Tnas-Conte: “Mastronunzio non si era rifiutato di giocare, ma…, Carobbio contraddittorio”

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JUVENTUS TNAS-CONTE / TORINO- Sono uscite oggi le motivazioni sulla sentenza Tnas Conte, che mette in rilievo la linea vincente dell’avv. Giulia Bongiorno, che aveva puntato sulla confessione di Mastronunzio. Ecco quanto riportato da Tuttosport: “Argomenti logici portati dal ricorrente  e le prove documentali offerte dal medesimo nel corso di questo procedimento (la documentazione medica prodotta dal Ricorrente) portano a concludere che il Mastronunzio non era stato messo fuori rosa per essersi rifiutato di partecipare alla commissione dell’illecito, ma perché infortunato in quel lasso temporale”.

CAROBBIO – Capitolo Carobbio. La sua testimonianza viene ritenuta contradditoria in alcune parti, anche se si ritiene superfluo ascoltarlo di nuovo: “Quanto poi a Carobbio, il Collegio valuta superfluo ascoltare nuovamente un soggetto già inteso due volte dalla Procura federale e una volta dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. Peraltro, la richiesta di audizione è stata formulata dalla FIGC e singolarmente non dal ricorrente, (…) il Collegio, pur prendendo atto di alcune contraddizioni in cui è incorso il teste nelle diverse deposizioni, non ritiene che le dichiarazioni rese da quest’ultimo siano il frutto di un accanimento perpetrato da questi a danno del Conte. Depongono in tal senso non solo la sostanziale convergenza delle diverse deposizioni, ma anche la difficoltà di accedere all’argomento per cui ragioni contingenti e di ordine psicologico (quale la vicenda della nascita del figlio di Carobbio e il pagamento dell’ostetrica) possano essere la ragione determinante di una falsa deposizione, resa non tanto davanti agli organi federali, quanto davanti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona”.

STELLINI – “Quanto infine a Stellini questi ha “confessato” il fatto a lui attribuito e l’unico accertamento possibile avrebbe potuto riguardare esclusivamente l’avvenuta comunicazione o meno a Conte dell’accaduto. Tuttavia, per quanto appresso, tale accertamento si rivela anch’esso del tutto superfluo”.

OMESSA DENUNCIA – Poi c’è un fatto semplicemente temporale, che secondo le motivazioni del Tnas prova la colpevolezza di Conte sull’omessa denuncia: “Come ammesso dalla stessa difesa di Conte, quest’ultimo avrebbe avuto conoscenza dell’illecito accaduto in data 08 marzo 2012. La confessione di Stellini è datata 29 luglio 2012. Ne discende che il sig. Conte, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla difesa del medesimo, avrebbe omesso di denunciare, ai sensi dell’art.7, comma 7, il fatto illecito una volta venutone a conoscenza, cioè, quanto meno, a far data dal giorno 08 marzo 2012”